In oggetto: contro il delinquenziale favoreggiamento dell’immigrazione da parte di datori di lavoro italiani e/o stranieri e personale considerazione sui Decreti flussi.
Nella mia associativa e personale esperienza ho ricevuto richieste di aiuto da non pochi immigrati, che sedotti da immagini di ricchezza e possibilità lavorativa sono giunti a pagare somme da capogiro pur di poter venire in questo paese. Mediatori fraudolenti della speranza di un miglior vivere, sono stati, e tuttora continuano ad essere, dei datori di lavoro italiani ma anche dei datori di lavoro di origine extra nazionale. A questi, si possono aggiungere tutti quegli “amici”, che, promettendo inserimento e lavoro, li inducono ad emigrare. Direi quasi ovviamente, ma le promesse di inserimento e di lavoro spariscono man mano spariscono i risparmi dell’incauto emigrante che si è fatto incantare. Mi rendo conto che per questi casi il suo Ufficio non può nulla. Al più, lo potrebbero le Regioni con apposite campagne alla fonte. Se la delinquenziale situazione che denuncio tutt’ora prosegue ne ricavo che nel percorso “Ditte costituite da italiani, o Ditte costituite da immigranti”, c’è più di una falla.
Ai controlli attuali, quindi, voglia accogliere (e se possibile, attuare) anche i seguenti:
*) le ditte che chiedono il nullaosta che autorizza il visto d’ingresso in Italia, dovrebbero dimostrare all’Ufficio dell’impiego (e/o ad attinente ufficio) l’effettiva necessità dell’operaio richiesto: non verrà accolta la domanda se non lo possono.
*) l’operaio richiesto deve dimostrare (per titoli di scuola professionale, e/o accertabili referenze) di essere in grado di svolgere l’attività richiesta dalla Ditta assuntrice;
*) qualsiasi sia la forma costituente, le Ditte che chiedono il nulla osta alla Prefettura, devono dimostrare di aver pagato l’aliquota Iva e quanto dovuto ALL’INPS da almeno 5 anni;
*) le Ditte devono garantire un alloggio dignitoso ma, non nella stessa abitazione del Titolare; devono dimostrare quanto richiesto con il debito contratto d’affitto e/o atto di proprietà dell’alloggio contrattualmente concesso all’operaio in richiesta;
*) indipendentemente dai motivi, qualora avvenga cessazione del rapporto fra l’operaio con garanzia d’alloggio, e la Ditta tenuta ad alloggiare l’operaio, quest’ultima, comunque deve garantire alle (predette condizioni) almeno un semestre d’alloggio all’operaio licenziato.
Indipendentemente dai mondi culturali di provenienza, la povertà ha le stesse regole e le stesse finali condizioni, cosi, la fuoriuscita dal mercato del lavoro non può non anticipare quella sociale. Un Decreto flussi che non tiene conto di questa realtà, altro non fa che sommergere i presenti difficoltati che sono, con i difficoltati che inevitabilmente saranno. A mio vedere, quindi, riserverei a immigrati già presenti nel territorio, almeno una percentuale del 50% dei flussi in futuro ordinamento. Nel rendermi conto che quanto le segnalo potrebbe non essere sfuggito alla sua attenzione, le porgo i miei più distinti saluti.